CHI SIAMO
ABBIAMO ESPERIENZA DA OLTRE 35 ANNI DI CONSULENZA AZIENDALE E ASSICURATIVA, COLLABORIAMO CON UNIPOLSAI ALLA PROTEZIONE DEI RISCHI DELLA TUA AZIENDA, PERSONA E FAMIGLIA.
DAL 2011 CI SIAMO SPECIALIZZATI NELL’ANALISI DEGLI ILLECITI/INDEBITI BANCARI E FINANZIARI SU CONTI CORRENTI, MUTUI, LEASING.
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IL NOSTRO LAVORO SI SVOLGE IN 4 FASI FONDAMENTALI:
Un primo incontro dove ci mettiamo a disposizione per una valutazione complessiva, sempre gratuita, della vostra posizione ed esposizione debitoria, evidenzieremo i punti di forza e la strada da perseguire.
L’analisi preliminare: l’attività riguarda l’esame della documentazione fornita, rilevare indebiti/illeciti bancari e finanziari e valutare i benefici ottenibili.
Certificazione delle risultanze emerse e redazione di una perizia econometrica avente valore legale attestante gli indebiti/illeciti emersi nella prima analisi, necessaria per lo svolgimento delle attività utili al raggiungimento del risultato tramite un attenta strategia operativa.
Gestione ,tramite i nostri legali ed esperti, di tutta la fase extragiudiziale compresa l’assistenza nella mediazione civile, ed all’eventuale fase giudiziale.
PRINCIPALI VIZI NEI RAPPORTI BANCARI
UNA RAPIDA INFORMATIVA SUI PRINCIPALI “VIZI” CHE INTERCORRONO NEI RAPPORTI BANCARI TRA CLIENTE E BANCA:
L’usura bancaria e’ una fattispecie normativa introdotta dall’Art. 644 del Codice Penale italiano ed è stata riformulata dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996, che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura nell’ordinamento giuridico dell’ Italia.
Il costo del denaro deve , dunque, essere contenuto entro il limite del tasso soglia d’usura (TSU) pubblicato trimestralmente dalla Gazzetta Ufficiale, determinato dal Legislatore (art.2 L.108/96) sulla base del TEGM (tasso effettivo globale medio) applicato dagli istituti di credito e rilevato trimestralmente dalla Banca D’Italia.
L’anatocismo nel linguaggio bancario è la produzione di interessi da altri interessi scaduti e non pagati, su un determinato capitale. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti. Nonostante la legge ne avesse previsto limiti rigorosi, in passato si riteneva che gli interessi anatocistici fossero pienamente legittimi in quanto nel settore bancario si era diffuso l’uso di applicarli ai contratti di conto corrente.
Ciò fino al 1999, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità della clausola relativa all’anatocismo in quanto non basata su un uso riconosciuto come valido dalla legge. La conseguenza è che i titolari di contratto di conto corrente possono richiedere alla banca tutti gli interessi illegittimamente calcolati e versati. E se il conto corrente è risalente nel tempo, può trattarsi di cifre anche molto rilevanti.
La commissione di massimo scoperto, in un contratto di apertura di credito (fido bancario) sottoscritto tra banca e cliente, è la controprestazione dovuta dal cliente, calcolata al tasso convenuto sulla massima esposizione (accordata od utilizzata) nel periodo di riferimento, per la copertura che la banca offre al cliente per lo scoperto. In particolare, la commissione di massimo scoperto non veniva considerata per il calcolo del TAN e del TAEG. Di fatto, quindi, in caso di scoperto, l’interesse effettivo, comprensivo di tale commissione, poteva superare il limite consentito dalla legge antiusura. Ciò imponeva anche in passato di considerare la commissione di massimo scoperto nel calcolo del TAEG agli effetti dell’art. 644 c.p. (reato di usura).
La materia è stata disciplinata dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, ove si è stabilito che la commissione di massimo scoperto è valida solo in relazione a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni.
Parimenti, è valida la provvigione di conto, o comunque questa sia denominata, ma solo se prevista per iscritto in misura onnicomprensiva, in percentuale rispetto all’affidamento complessivo insieme all’interesse dovuto sui prelevamenti. Questa percentuale non può eccedere per ciascun trimestre lo 0,5% dell’esposizione complessiva (come precisato dall’art. 2, comma 2, decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78).
Sono gli interessi percepiti dalle banche non oggetto di pattuizione scritta e che rinviano all‘ ”uso di piazza”. Sono indeterminati i tassi di interesse nel contratto di apertura di conto corrente.
ANATOCISMO E USURA
– PROFILI NORMATIVI –
LA MATERIA INERENTE I CONTI CORRENTI DI FINANZIAMENTO, IN GENERALE, È REGOLATA DA:
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Marina di Carrara (MS)